CALCOLATORE AUTOMATICO IMPOSTE DI ACQUISTO CASA: VALORE CATASTALE, RENDITA CATASTALE E CATEGORIE DI APPARTENENZA
In Italia l’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento. Le preoccupazioni ricorrenti degli acquirenti, sono però legate alle imposte da versare.
Con questa guida completa e l’applicazione di calcolo automatico (presente in fondo alla pagina), San Quirino Immobiliare vuole fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa e darti la possibilità di calcolare i costi da sostenere per concludere l'operazione.
Questa pagina è dedicata agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.
LE CATEGORIE CATASTALI
Per poter determinare con precisione la tassazione, una delle prime cose di cui devi sincerarti, è la categoria catastale di appartenenza dell’abitazione che vuoi acquistare.
Le categorie catastali indicano la destinazione d’uso degli immobili presenti in un determinato territorio. Sono contraddistinte da una lettera dell’alfabeto, a cui segue uno slash (/) e un numero.
Per comodità, sono incluse in più gruppi: A, B, C, D, E, F.
Conoscere la categoria catastale di un immobile è importante perché ognuna determina una rendita diversa e, di conseguenza, una tassazione differente.
Per la prima casa esistono importanti agevolazioni, ma non sono previste per tutte le categorie catastali degli immobili. Ecco perché è fondamentale conoscerle!
Non sai dove cercare le categorie catastali? Ti aiutiamo noi: Scarica il PDF “Quadro generale categorie catastali”.
Se hai scaricato il PDF e adesso sei a conoscenza della categoria catastale di appartenenza, dell'immobile che vuoi acquistare, sappi che: per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
-> A/2 (abitazioni di tipo civile);
-> A/3 (abitazioni di tipo economico);
-> A/4 (abitazioni di tipo popolare);
-> A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
-> A/6 (abitazioni di tipo rurale);
-> A/7 (abitazioni in villini);
-> A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Note:
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
IL CALCOLO DELLA RENDITA CATASTALE
Un altro valore fondamentale che devi conoscere è la rendita castale del tuo immobile.
La rendita catastale è il reddito attribuito a ogni immobile attraverso il quale è possibile produrre un reddito autonomo (secondo i parametri definiti dall'Agenzia delle Entrate).
Se ancora devi acquistare l'immobile hai due modi per trovare la rendita catastale: ti fai fornire la Visura Catastale oppure puoi cercarla online.
Il sito dell'Agenzia delle Entrate infatti, ha ideato uno strumento gratuito dal quale puoi ottenere il valore preciso di cui necessiti.
Ti è sufficiente inserire codice fiscale, comune, foglio catastale, particella/mappale ed eventuale subalterno.
Vai a -> “Rendita castale online”.
In conclusione la rendita catastale è "quel valore necessario ad effettuare i calcoli ai fini fiscali di beni immobili".
IL CALCOLO DEL VALORE CATASTALE
Una volta ottenute le informazioni precedenti, puoi procedere al calcolo del valore catastale dell’immobile.
Il valore catastale di un immobile, detto anche valore fiscale, è infatti la base di calcolo attraverso la quale si possono estrapolare i valori delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Il calcolo del valore catastale avviene mediante una moltiplicazione. Si prende il valore di “rendita castale” (visto in precedenza), rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti fissi stabiliti dalla legge.
Questi coefficienti variano a seconda della categoria catastale di appartenenza.
-> Abitazione principale "prima casa": x 110
-> Fabbricati uso abitativo gruppo (A e C) differenti da prima casa: x 120
-> Fabbricati appartenenti al gruppo A e C (con esclusione di A/10 e C/1): x 120
-> Fabbricati delle categorie B: x 140
-> Fabbricati delle categorie A/10 e D: x 60
-> Fabbricati delle categorie C/1 ed E: x 40,80
-> Terreni non edificabili (agricoli): x 90
Supponiamo quindi di avere un'abitazione "prima casa" con rendita catastale di 500 euro.
Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 (5%) x 110.
CALCOLO AUTOMATICO IMPOSTE ACQUISTO CASA
La nostra semplice ma completa applicazione ti offre la possibilità di calcolo delle imposte da versare in relazione all’acquisto di un immobile.
-> Imposte di registro;
-> IVA;
-> Imposte di bollo;
-> Imposte ipotecarie;
-> Imposte catastali.
A seconda della natura del venditore, privato o impresa, e del tipo di immobile, prima o seconda casa.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La norma prevede i seguenti benefici:
1. per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
2. per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore;
3. esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
IL PREZZO VALORE
Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore”.
Il sistema del "prezzo-valore" è stato introdotto nel 2006 ed offre elevati benefici all'acquirente: la sua finalità, infatti, è quella di assicurare, da un lato, trasparenza nelle compravendite immobiliari e, dall’altro, equità del relativo prelievo fiscale.
Infatti, il prezzo-valore consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
Inoltre, questo sistema implica anche una rilevante tutela per l’acquirente, in quanto limita il potere di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione IVA.
Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze. Rientra nel sistema "prezzo-valore" anche l'acquisto di immobili differenti dal regime PRIMA CASA.
Per l’applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell’acquirente resa al notaio nell’atto di acquisto. Le parti devono indicare nell’atto di acquisto il corrispettivo pattuito.
ESEMPIO CALCOLO IMPOSTA DI REGISTRO
Supponiamo che una casa, che ha una rendita catastale di 900 euro, venga acquistata a 200.000 euro.
Con l’applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 9% è pari a: 900 x 1,05 x 120 = 113.400 euro.
Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 10.206 euro (113.400 x 9%).
Senza l’applicazione della regola del prezzo-valore, l’imposta dovrebbe essere calcolata sul valore pattuito (200.000 euro) e sarebbe di 18.000 euro (200.000 x 9%).